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Eredità: accettazione espressa o tacita

04/04/2023
In base all’art. 480 del codice civile, per accettare l’eredità gli aventi diritto hanno un termine di dieci anni dalla morte del de cuius, decorso il quale il relativo diritto si prescrive.
Vediamo quali sono le modalità di accettazione dell’eredità, senza soffermarci tuttavia sull’accettazione con beneficio d’inventario, di cui abbiamo trattato specificamente in altri articoli.
 
Accettazione espressa o tacita
 
L’accettazione è “espressa” se fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con annotazione nel registro delle successioni e, in presenza di beni immobili, anche nei pubblici registri immobiliari.
Comportano accettazione “tacita” dell’eredità tutti gli atti dispositivi del patrimonio del defunto, attraverso i quali l’erede dimostri la volontà di accettare; in tal caso, il consenso all’accettazione è desumibile dal comportamento univoco dell’erede.
Tra questi, a titolo esemplificativo, possono farsi rientrare gli atti di compravendita dei beni ereditari, le disposizioni di pagamento (prelievi, bonifici, etc.), le donazioni con denaro facente parte del patrimonio ereditario ed altri atti che implichino accettazione dell’eredità.
 
Secondo il nostro sistema legislativo, il chiamato all’eredità, in forza di legge e/o testamento, per definirsi erede e quindi ottenere i beni ereditari deve accettare l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere fatta:
 
  • Espressamente, quando il chiamato con un atto formale dichiara di accettare una determinata eredità;
  • Tacitamente, quando il chiamato all’eredità compie un atto che fa presupporre, senza incertezze, la sua volontà di accettare e che non avrebbe comunque potuto compiere se non avesse assunto la qualità di erede.
 
L’eredità si acquista automaticamente, invece, quando il chiamato all’eredità si trova nel possesso dei beni ereditari e non fa eseguire l’inventario entro tre mesi dalla morte oppure quando sottrae o nasconde beni dell’eredità.
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